Con l’emergenza COVID-19, il cibo da asporto e consegna a domicilio sono ormai diventati servizi indispensabili per ristoranti, pub, bar e pizzerie. Ma cosa cambia ai fini IVA? Scopriamolo in questo articolo.
L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha modificato le vite di tutte noi. In particolare, quelle dei ristoratori e titolari di bar, pizzerie e locali che hanno dovuto re-inventarsi, testando qualsiasi forma di sopravvivenza economica.
Tra queste, il cibo da asporto e consegna a domicilio, servizi che tanti di loro offrivano già con forme e metodi più o meno comuni. Tanti ristoratori si sono, infatti, affidati ai nostri servizi di delivery e take-away offerti dalla nostra nuova iPratico Eat, con QR Code utile anche per il menu digitale.
Tutto ciò per sottolineare come è emersa la necessità di chiarire il diverso regime fiscale IVA cui queste attività si proiettano. Secondo gli esperti, infatti, la prestazione con IVA al 10 per cento non è sempre corretta.
Cibo da asporto e consegna a domicilio: quale regime fiscale IVA applicare?
Innanzitutto, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione di beni. Secondo l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633:
Il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell’ambito della fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi. E’ caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare e di fare”, per questo è assoggettato all’aliquota del 10 per cento;
La cessione di beni, invece, dovrà scontare l’aliquota applicabile in base alla singola tipologia di bene alimentare venduto.
Dunque, se volessimo sintetizzare:
Somministrazione: servizio\aliquota 10%
Cessione del bene: aliquota propria del bene
Somministrazione di alimenti e bevande
Con il termine “somministrazione” si intende un’ attività che consente la consumazione di un alimento o una bevanda presso l’esercizio. Spesso, infatti, i ristoranti e i bar che esercitano questa attività hanno una specifica licenza che consente l’utilizzo di tavoli e sedie.
Ma se parliamo di cibo da asporto e consegna a domicilio? La giurisprudenza viene in nostro aiuto: le attività svolte fuori dal locale in cui si esercita la somministrazione rientrano, dunque, nell’ambito della cessione di beni.
Secondo la Direzione Regionale Lombardia, inoltre, il servizio di delivery tramite App NON configura come servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Quindi, fate molta attenzione all’IVA applicata sui beni di cessione da asporto dove, per esempio, per le bevande il trasporto va considerato al 22% e non un tutt’uno al 10% insieme agli alimenti.
Cessioni di un bene
Nel caso in cui il bene è un alimento o una bevanda, si parla di contratto di compravendita attraverso cui viene trasferita la proprietà dell’alimento o della bevanda.
Dunque, quando viene ceduto un bene, l’IVA applicabile alla transazione è esattamente quella del bene ceduto.
Una birra (come l’acqua) avrà l’IVA al 10%
Il vino (come la Coca Cola e altre bevande gassate) avrà l’IVA al 22%
Qui trovate tutte le aliquote IVA per categoria di cibo